Convenzione

Art. 10

In vigore dal 28 mag 1977
. 1. Il Comitato del patrimonio mondiale adotta il proprio regolamento. 2. Il Comitato può in qualunque momento invitare alle proprie riunioni organismi pubblici o privati, nonché persone fisiche per consultazioni relativamente a questioni particolari. 3. Il Comitato può creare gli organi consultivi che ritiene necessari per l'assolvimento dei propri compiti.
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