Convenzione
Art. 10
In vigore dal 28 mag 1977
.
1. Il Comitato del patrimonio mondiale adotta il proprio regolamento.
2. Il Comitato può in qualunque momento invitare alle proprie riunioni organismi pubblici o privati, nonché persone fisiche per consultazioni relativamente a questioni particolari.
3. Il Comitato può creare gli organi consultivi che ritiene necessari per l'assolvimento dei propri compiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;184#art-c-10