Convenzione

Art. 17

In vigore dal 28 mag 1977
Gli Stati parti della presente Convenzione favoriscono la costituzione di fondazioni o associazioni nazionali pubbliche o private aventi lo scopo di incoraggiare donazioni in favore della protezione del patrimonio culturale e naturale definito negli della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184#art-c-17

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