Convenzione
Art. 22
In vigore dal 28 mag 1977
L'assistenza accordata dal Comitato del patrimonio mondiale può avere le seguenti forme:
a) studi sui problemi artistici, scientifici e tecnici posti dalla protezione, conservazione e la valorizzazione e restauro del patrimonio culturale e naturale, così come definito nei paragrafi 2 e 4 dell' della presente Convenzione.
b) nomina di esperti, tecnici e mano d'opera per assicurare la buona esecuzione del progetto approvato;
c) formazione di specialisti tutti i livelli nel campo della identificazione, della protezione, della conservazione e della valorizzazione e restauro del patrimonio culturale e naturale;
d) fornitura delle attrezzature che lo Stato interessato non possiede o che non è in grado di acquisire;
e) concessione di prestiti ad interessi ridotti o senza interessi, o che possano essere rimborsati a lungo termine;
f) concessione, in casi eccezionali e appositamente motivati, di sovvenzioni non rimborsabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;184#art-c-22