Convenzione
Art. 27
In vigore dal 28 mag 1977
1. Gli Stati parti della presente Convenzione faranno ogni sforzo, con tutti i mezzi appropriati e in particolare mediante programmi di educazione e di informazione, per rafforzare il rispetto e il legame dei propri popoli verso il patrimonio culturale e naturale, definito negli della Convenzione.
2. Essi si impegnano ad informare ampiamente il pubblico dei pericoli che minacciano tale patrimonio, nonché delle attività intraprese in applicazione della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;184#art-c-27