Convenzione
Art. 29
In vigore dal 28 mag 1977
1. Gli Stati parti della presente Convenzione indicheranno nelle relazioni che verranno presentate all'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la natura, nei termini e inclina le disposizioni legislative e irregolamentari e le altre misure da essi adottate per l'applicazione della Convenzione, nonché l'esperienza da essi acquisita di questo campo.
2. Tali relazioni saranno portate a conoscenza del Comitato del patrimonio mondiale.
3. Il Comitato presenta una relazione sulla propria attività ad ogni sessione ordinaria della Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;184#art-c-29