Convenzione
Art. 1
In vigore dal 28 mag 1977
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE MONDIALE
La conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, riunitasi a Parigi dal 17 ottobre al 21 novembre 1972, nella sua diciassettesima sessione,
Constatando che il Patrimonio culturale e quello naturale sono sempre più minacciati dalla distruzione provocata, non solo da cause tradizionali di degradazione, ma anche dall'evoluzione della vita sociale ed economica che aggravano la situazione con fenomeni di alterazione o di distruzione ancora più pericolosi,
Considerando che la degradazione o la sparizione di un bene del patrimonio culturale e naturale costituisce un impoverimento nefasto del patrimonio di tutti i popoli del mondo,
Considerando che la tutela di questo patrimonio a livello nazionale è spesso insufficiente per l'ampiezza dei mezzi che richiede e l'insufficienza delle risorse economiche, scientifiche e tecniche del Paese sul cui territorio si trova il bene da salvaguardare,
Tenuto presente che lo Statuto dell'Organizzazione prevede che essa aiuterà al mantenimento al progresso e alla diffusione del sapere, vegliando per la conservazione e la tutela del patrimonio universale e raccomandando ai popoli interessati le convenzioni internazionali necessarie a tale scopo,
Considerando che le convenzioni, le raccomandazioni e le risoluzioni internazionali esistenti in favore dei beni culturali dimostrano l'importanza che presenta per tutti i popoli del mondo la salvaguardia di beni unici e insostituibili a qualsiasi popolo essi appartengano,
Considerando che alcuni beni del patrimonio culturale e naturale presentano un interesse eccezionale che richiede la loro conservazione come parte del patrimonio mondiale di tutta l'umanità, Considerando che, in relazione all'ampiezza e alla gravità dei nuovi pericoli che incombono, tutta la collettività internazionale deve partecipare alla tutela del patrimonio naturale e culturale di valore universale eccezionale, prestando un'assistenza collettiva che, senza sostituirsi all'azione dello Stato interessato, la completi efficacemente,
Considerando che è indispensabile a questo scopo adottare nuove disposizioni convenzionali che stabiliscano un sistema di protezione collettiva del patrimonio culturale e naturale di valore eccezionale, organizzato in maniera permanente e secondo metodi scientifici e moderni,
Avendo deciso, nella sua sedicesima sessione, che questa questione sarebbe stata oggetto di una Convenzione internazionale,
Adotta in data odierna, 16 novembre 1972, la presente Convenzione:
Ai fini della presente Convenzione sono considerati "patrimonio culturale":
- i monumenti: opere di architettura, di scultura o di pittura monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi che abbiano un valore universale eccezionale dal punto di vista della storia, dell'arte o della scienza;
- i complessi: gruppi di costruzioni isolati o riuniti che, per la loro architettura, per la loro unità, o per la loro integrazione nel paesaggio, hanno un valore universale eccezionale dal punto di vista della storia, dell'arte o della scienza;
- i siti: opere dell'uomo o creazioni congiunte dell'uomo e della natura, nonché le zone ivi comprese le zone archeologiche di valore universale eccezionale dal punto di vista storico, estetico, etnologico o antropologico.
Storico versioni
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