Convenzione

Art. 4

In vigore dal 28 mag 1977
Ogni Stato parte della presente Convenzione riconosce che l'obbligo di assicurare l'identificazione, la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle future generazioni del patrimonio culturale e naturale, menzionato negli e situato sul suo territorio, incombe in primo luogo su di lui. Si sforza di agire a tale scopo sia con le proprie forze, utilizzando al massimo le proprie risorse, sia, in caso di necessità, con l'aiuto e la cooperazione internazionali, in particolare sul piano finanziario, artistico, scientifico e tecnico, delle quali può beneficiare.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184#art-c-4

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