Convenzione

Art. 20

In vigore dal 28 mag 1977
L'assistenza internazionale prevista dalla presente Convenzione può essere accordata solo per i beni del patrimonio culturale e naturale che il Comitato del patrimonio mondiale ha deciso o decide di far figurare in uno degli elenchi, menzionati nei paragrafi 2 e 4 dell', salve le disposizioni del paragrafo 2 dell', della lettera c) dell' e dell'.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184#art-c-20

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