Art. 23
Convenzione

Art. 23

22 / 37
In vigore dal 28 mag 1977
Il Comitato del patrimonio mondiale può ugualmente fornire assistenza internazionale ai centri nazionali o regionali per la formazione di specialisti a tutti i livelli nel campo dell'identificazione, della tutela, della conservazione, del restauro e della valorizzazione del patrimonio culturale e naturale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184#art-c-23