Art. 7

LEGGE 4 aprile 1977, n. 135

In vigore dal 7 mag 1977
Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al precedente è costituita, con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, una commissione presieduta da un magistrato scelto tra i membri di una terna indicata dal consiglio giudiziario competente e composta da: il direttore marittimo od un suo delegato, ovvero, nel caso di cui al secondo comma dell', il capo del compartimento od un suo delegato; un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle località dove ha sede la commissione; due rappresentanti dei raccomandatari marittimi scelti su designazione delle associazioni di categoria; due rappresentanti sindacali dei lavoratori del mare designati dalle associazioni sindacali più rappresentative; due rappresentanti degli armatori designati dalle rispettive associazioni. Svolge le mansioni di segretario un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
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