Art. 10
LEGGE 4 aprile 1977, n. 135
In vigore dal 7 mag 1977
L'esame di cui alla lettera g) del precedente ha luogo presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui elenco di raccomandatari si chiede l'iscrizione.
Le materie e le modalità di esecuzione dell'esame vengono stabilite con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Con lo stesso decreto vengono nominati, per integrare la commissione prevista dall', un professore universitario (di ruolo o incaricato) di materie giuridiche nonchè un professore di lingua inglese.
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