Art. 5
LEGGE 4 aprile 1977, n. 135
In vigore dal 7 mag 1977
Il raccomandatario o il preposto all'esercizio dell'attività di raccomandazione di cui al quarto comma dell' che venga meno agli obblighi stabiliti dall', è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 1 a 50 milioni di lire.
La condanna comporta la cancellazione dall'elenco di cui all' della presente legge.
In caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni di cui ai precedenti il raccomandatario risponde solidalmente con l'armatore straniero delle obbligazioni da questi assunte suo tramite.
Chiunque, senza essere iscritto nell'elenco dei raccomandatari di cui al successivo , svolge in qualsiasi forma attività diretta all'ingaggio per conto di terzi di lavoratori marittimi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
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