Art. 2

LEGGE 4 aprile 1977, n. 135

In vigore dal 7 mag 1977
È raccomandatario marittimo chi svolge attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonchè qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi a lui affidategli. Le predette attività possono essere svolte per mandato espresso o tacito con o senza rappresentanza, conferito dall'armatore o dal vettore, nonchè con o senza contratto di agenzia a carattere continuativo od occasionale.
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