Art. 6

LEGGE 4 aprile 1977, n. 135

In vigore dal 7 mag 1977
Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle località ove abbia sede una direzione marittima è istituito un elenco dei raccomandatari, nel quale sono iscritti coloro che sono abilitati a svolgere le attività di cui all' in una località compresa nella circoscrizione della rispettiva direzione marittima. Ove se ne ravvisi l'utilità possono essere istituiti con decreto del Ministro per la marina mercantile, ulteriori elenchi presso camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale abbia sede un compartimento marittimo. Se il raccomandatario è legale rappresentante amministratore o institore di una impresa, deve essere indicato nell'elenco oltre al suo nome, quello dell'impresa stessa.
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