Art. 12
LEGGE 4 aprile 1977, n. 135
In vigore dal 7 mag 1977
L'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari marittimi presso una camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è consentita anche a cittadini di Paesi membri della Comunità economica europea, che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge, abbiano conoscenza della lingua italiana e superino l'esame di cui all', lettera g).
All'atto dell'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari i soggetti di cui al primo comma dovranno versare la cauzione prevista dall', lettera c).
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