Art. 16

LEGGE 4 aprile 1977, n. 135

In vigore dal 1 gen 1996
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce con proprio decreto, su proposta delle associazioni di categoria a carattere nazionale, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, le tariffe minime e massime a carattere obbligatorio dei compensi dovuti ai raccomandatari marittimi per le loro prestazioni, nonchè la percentuale di tali compensi che ciascun imprenditore individuale o società che esplica le attività di cui alla presente legge deve versare al Fondo agenti marittimi ed aerei sul conto intestato all'imprenditore stesso o ai legali rappresentanti delle società nonchè ai loro instintori qualora questi ultimi non godano di altre forme previdenziali obbligatorie; con le stesse modalità si provvede alla revisione periodica delle tariffe
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