Art. 22

LEGGE 4 aprile 1977, n. 135

In vigore dal 10 set 1982
Hanno diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al precedente i titolari delle imprese individuali ed i legali rappresentanti delle società che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritte negli elenchi di cui all' della legge 29 aprile 1940, n. 496, nonchè gli institori di dette imprese o società la cui procura sia stata depositata prima dell'entrata in vigore della presente legge, semprechè siano in possesso dei requisiti previsti dall', lettere a), c), d) ed e). La domanda per l'iscrizione deve essere presentata alla commissione di cui all' entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge. Fino alla pronuncia della commissione restano abilitati all'esercizio della loro attività i soggetti di cui al primo comma del presente articolo .
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