Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 10 mag 2026
1. ((Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, su proposta delle associazioni nazionali delle agenzie raccomandatarie marittime e degli armatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i parametri tariffari minimi e massimi dei compensi percepiti per le attività di raccomandazione marittima, nonchè la percentuale di tali compensi che ciascun imprenditore individuale o società che esplica le attività di cui alla presente legge deve versare al Fondo agenti marittimi ed aerei sul conto intestato all'imprenditore stesso o ai legali rappresentanti delle società nonchè ai loro institori qualora questi ultimi non godano di altre forme previdenziali obbligatorie; con le stesse modalità si provvede alla revisione periodica delle tariffe)) .
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urn:nir:stato:legge:1977-04-04;135#art-16