Art. 13

LEGGE 4 aprile 1977, n. 135

In vigore dal 7 mag 1977
Il raccomandatario marittimo che viola il segreto professionale o che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della sua professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale è sottoposto a procedimento disciplinare. Le sanzioni disciplinari che la commissione di cui all' può infliggere, presa visione degli atti e dei documenti, assunte le informazioni del caso e sentito l'interessato, sono le seguenti: a) richiamo verbale; b) ammonimento scritto; c) censura pubblica; d) sospensione a tempo determinato non superiore a sei mesi; e) radiazione dall'elenco con incameramento della cauzione. Per il mancato rispetto delle tariffe previste dall' nonchè delle norme previste dall' la commissione commina la sospensione a tempo determinato, non superiore a sei mesi. In caso di recidiva viene pronunciata la radiazione dall'elenco. La radiazione è inoltre pronunciata contro il raccomandatario marittimo che sia stato condannato per uno dei delitti indicati nell', lettera d), oppure che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione. Le sanzioni di cui al precedente secondo comma, tranne quelle di cui alle lettere a) e b), sono comunicate, qualora siano divenute definitive, alle autorità marittime competenti e pubblicate nell'albo della camera di commercio e nel Foglio degli annunci legali della provincia nella quale l'iscritto svolge la sua attività.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-04-04;135#art-13

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo