Art. 13
LEGGE 4 aprile 1977, n. 135
In vigore dal 7 mag 1977
Il raccomandatario marittimo che viola il segreto professionale o che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della sua professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale è sottoposto a procedimento disciplinare.
Le sanzioni disciplinari che la commissione di cui all' può infliggere, presa visione degli atti e dei documenti, assunte le informazioni del caso e sentito l'interessato, sono le seguenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonimento scritto;
c) censura pubblica;
d) sospensione a tempo determinato non superiore a sei mesi;
e) radiazione dall'elenco con incameramento della cauzione.
Per il mancato rispetto delle tariffe previste dall' nonchè delle norme previste dall' la commissione commina la sospensione a tempo determinato, non superiore a sei mesi. In caso di recidiva viene pronunciata la radiazione dall'elenco.
La radiazione è inoltre pronunciata contro il raccomandatario marittimo che sia stato condannato per uno dei delitti indicati nell', lettera d), oppure che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.
Le sanzioni di cui al precedente secondo comma, tranne quelle di cui alle lettere a) e b), sono comunicate, qualora siano divenute definitive, alle autorità marittime competenti e pubblicate nell'albo della camera di commercio e nel Foglio degli annunci legali della provincia nella quale l'iscritto svolge la sua attività.
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