Art. 3
LEGGE 4 aprile 1977, n. 135
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 4 aprile 1977, n. 135
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La disposizione stabilisce precisi obblighi per il raccomandatario all'arrivo e alla partenza di una nave straniera. All'arrivo della nave, il raccomandatario deve comunicare al comandante del porto i dati dell'armatore, noleggiatore, vettore o eventuale intermediario da cui ha ricevuto l'incarico. Prima che la nave riparta, deve ottenere dal proprio mandante la disponibilità in Italia di una somma sufficiente a coprire gli impegni assunti per suo tramite. Se il comandante della nave non presenta l'attestazione firmata dal raccomandatario che certifica tale disponibilità economica, l'autorità marittima nega il rilascio delle spedizioni per la partenza.
La norma mira a garantire la copertura economica per tutte le obbligazioni e le spese contratte in occasione dell'approdo di una nave straniera in un porto italiano, assicurando al contempo la tracciabilità e l'identificazione dei soggetti mandanti esteri.
Si applica ai raccomandatari marittimi operanti nei porti italiani, ai comandanti di navi straniere in approdo, ai loro mandanti (armatori, noleggiatori, vettori o intermediari) e alle autorità marittime portuali.
Una nave mercantile straniera attracca in un porto italiano per scaricare merci tramite un raccomandatario locale. All'arrivo, il professionista trasmette alla Capitaneria di porto i recapiti della società armatrice estera. Prima di autorizzare la ripartenza della nave, il comandante deve consegnare all'autorità marittima la dichiarazione del raccomandatario che conferma di aver ricevuto sul territorio italiano i fondi necessari per pagare i servizi portuali fruiti.
Obblighi: il raccomandatario deve comunicare all'arrivo i dati del mandante al comandante del porto e ottenere prima della partenza la disponibilità delle somme in Italia; il comandante della nave deve presentare la dichiarazione sottoscritta dal raccomandatario insieme alla dichiarazione integrativa di partenza. Conseguenze/Sanzioni: l'autorità marittima rifiuta il rilascio delle spedizioni alla nave straniera in caso di mancata presentazione della dichiarazione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.