Art. 3

LEGGE 4 aprile 1977, n. 135

In vigore dal 7 mag 1977
Il raccomandatario, prima della partenza della nave straniera dal porto in cui egli opera, deve ottenere, dal suo mandante - armatore, noleggiatore o vettore - la disponibilità nel territorio italiano della somma in valuta sufficiente a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte suo tramite in occasione dell'approdo della nave nel porto stesso. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 181 del codice della navigazione, l'autorità marittima rifiuta il rilascio delle spedizioni alla nave straniera se, insieme alla dichiarazione integrativa di partenza prevista dall'articolo 179 del codice di navigazione, il comandante non abbia presentato una dichiarazione sottoscritta dal locale raccomandatario, attestante che questi ha la disponibilità nel territorio italiano della somma. Il raccomandatario di una nave straniera, all'arrivo della stessa nel porto in cui opera, deve far pervenire al comandante del porto una nota da cui risultino il nome e l'indirizzo dell'armatore o del noleggiatore o del vettore, dal quale ha ricevuto il mandato. Se il mandato gli è stato conferito a mezzo di un intermediario, deve indicare anche il nome e l'indirizzo dello stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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In sintesi

La disposizione stabilisce precisi obblighi per il raccomandatario all'arrivo e alla partenza di una nave straniera. All'arrivo della nave, il raccomandatario deve comunicare al comandante del porto i dati dell'armatore, noleggiatore, vettore o eventuale intermediario da cui ha ricevuto l'incarico. Prima che la nave riparta, deve ottenere dal proprio mandante la disponibilità in Italia di una somma sufficiente a coprire gli impegni assunti per suo tramite. Se il comandante della nave non presenta l'attestazione firmata dal raccomandatario che certifica tale disponibilità economica, l'autorità marittima nega il rilascio delle spedizioni per la partenza.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire la copertura economica per tutte le obbligazioni e le spese contratte in occasione dell'approdo di una nave straniera in un porto italiano, assicurando al contempo la tracciabilità e l'identificazione dei soggetti mandanti esteri.

A chi si applica

Si applica ai raccomandatari marittimi operanti nei porti italiani, ai comandanti di navi straniere in approdo, ai loro mandanti (armatori, noleggiatori, vettori o intermediari) e alle autorità marittime portuali.

Esempio pratico

Una nave mercantile straniera attracca in un porto italiano per scaricare merci tramite un raccomandatario locale. All'arrivo, il professionista trasmette alla Capitaneria di porto i recapiti della società armatrice estera. Prima di autorizzare la ripartenza della nave, il comandante deve consegnare all'autorità marittima la dichiarazione del raccomandatario che conferma di aver ricevuto sul territorio italiano i fondi necessari per pagare i servizi portuali fruiti.

Adempimenti e conseguenze

Obblighi: il raccomandatario deve comunicare all'arrivo i dati del mandante al comandante del porto e ottenere prima della partenza la disponibilità delle somme in Italia; il comandante della nave deve presentare la dichiarazione sottoscritta dal raccomandatario insieme alla dichiarazione integrativa di partenza. Conseguenze/Sanzioni: l'autorità marittima rifiuta il rilascio delle spedizioni alla nave straniera in caso di mancata presentazione della dichiarazione.

Domande frequenti

Cosa deve comunicare il raccomandatario all'arrivo della nave straniera?Deve inviare al comandante del porto una nota contenente il nome e l'indirizzo dell'armatore, noleggiatore o vettore mandante, specificando anche le generalità dell'intermediario se l'incarico è stato conferito tramite terzi.
Cosa accade se manca la dichiarazione sulla disponibilità delle somme?L'autorità marittima rifiuta il rilascio delle spedizioni alla nave straniera, impedendole di fatto la partenza dal porto.
Quale somma deve essere resa disponibile in Italia prima della partenza della nave?Deve essere resa disponibile in valuta una somma sufficiente a garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte per il tramite del raccomandatario in occasione dell'approdo.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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