Art. 3 · LEGGE 4 aprile 1977, n. 135

Art. 3

LEGGE 4 aprile 1977, n. 135

In vigore dal 7 mag 1977
Il raccomandatario, prima della partenza della nave straniera dal porto in cui egli opera, deve ottenere, dal suo mandante - armatore, noleggiatore o vettore - la disponibilità nel territorio italiano della somma in valuta sufficiente a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte suo tramite in occasione dell'approdo della nave nel porto stesso. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 181 del codice della navigazione, l'autorità marittima rifiuta il rilascio delle spedizioni alla nave straniera se, insieme alla dichiarazione integrativa di partenza prevista dall'articolo 179 del codice di navigazione, il comandante non abbia presentato una dichiarazione sottoscritta dal locale raccomandatario, attestante che questi ha la disponibilità nel territorio italiano della somma. Il raccomandatario di una nave straniera, all'arrivo della stessa nel porto in cui opera, deve far pervenire al comandante del porto una nota da cui risultino il nome e l'indirizzo dell'armatore o del noleggiatore o del vettore, dal quale ha ricevuto il mandato. Se il mandato gli è stato conferito a mezzo di un intermediario, deve indicare anche il nome e l'indirizzo dello stesso.
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