Accordo

Art. V

PRESTITI

In vigore dal 26 mag 1977
Articolo V PRESTITI Sezione 1. - Facoltà di concedere prestiti Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le operazioni del Fondo si limitano alla concessione di prestiti ai membri, mediante i fondi forniti conformemente alle disposizioni degli articoli VII, VIII e IX. La facoltà di concedere prestiti in base al presente articolo resta valida per un periodo di due anni a far data dall'entrata in vigore del presente Accordo. Sezione 2. - Requisiti per l'ottenimento di un prestito a) Un membro che chiede un prestito al Fondo deve fare presente al Comitato di direzione: i) che incontra serie difficoltà finanziarie con l'estero; ii) che ha utilizzato in modo appropriato e nella più ampia misura le sue riserve e che ha fatto del suo meglio per ottenere capitali a condizioni ragionevoli da altre fonti; iii) che ha utilizzato in modo appropriato e nella più ampia misura altri meccanismi di finanziamento multilaterali. b) Il Comitato di direzione accerta che il membro richiedente un prestito al Fondo soddisfi i requisiti previsti al paragrafo a) della presente sezione e che le politiche di detto membro siano conformi agli obiettivi del Fondo specificati all'articolo I, sezione 2 a). Sezione 3. - Importo, condizioni e modalità dei prestiti a) L'importo di ciascun prestito è determinate conformemente alle disposizioni dell'articolo VI sezione 1. b) I prestiti debbono essere rimborsati entro un periodo non superiore ai sette anni. c) Le condizioni concernenti le politiche economiche richieste: i) per risanare, in un periodo di tempo adeguato, la situazione finanziaria esterna del membro beneficiario di un prestito del Fondo (denominato qui appresso "il mutuatario"), ii) per realizzare gli obiettivi del Fondo, sono concordate tra il mutuatario e il Fondo al momento della concessione del prestito. d) Il Comitato di direzione può decidere che un prestito venga rateizzato e che la disponibilità di ciascuna rata sia preventivamente sottoposta all'approvazione del Comitato di direzione, il quale deciderà dopo aver riconosciuto che le condizioni di cui al paragrafo c) della presente sezione sono state soddisfatte. e) Il mutuatario si impegna a utilizzare i fondi ricevuti conformemente agli obiettivi del Fondo. Il Comitato di direzione esamina regolarmente le politiche economiche del mutuatario, nonché l'adempimento delle condizioni di cui al paragrafo c) della presente sezione. f) Il Comitato di direzione determina il tasso di interesse dovuto su ciascun prestito concesso dal Fondo in base alle condizioni esistenti al momento della concessione del prestito e tenendo in debito conto il tasso di interesse pagato dal Fondo sulle risorse destinate a finanziare il prestito; il tasso del prestito concesso dal Fondo non può essere inferiore al tasso pagato dal Fondo. g) Il Comitato di direzione può fissare un'adeguata commissione di servizio per coprire il costo delle operazioni di prestito. Sezione 4. - Rimborsi anticipati a) Se nell'accordo di prestito fra il mutuatario e il Fondo esistono disposizioni a tal fine e nella misura in cui i mutuanti che hanno fornito al Fondo i mezzi di finanziamento del prestito accettano un rimborso anticipato: i) un mutuatario può rimborsare anticipatamente tutto o parte del saldo in essere di un prestito; ii) un mutuatario la cui situazione di bilancia dai pagamenti si è sostanzialmente migliorata da quando ha ricevuto il prestito può essere invitato, con decisione del Comitato di direzione adottata a maggioranza dei due terzi, escluso il voto del mutuatario, a rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il prestito ricevuto. b) Il Fondo destina ogni rimborso anticipato, effettuato a norma del paragrafo a) della presente sezione, al rimborso anticipato dei propri mutuanti che accettano tale rimborso, proporzionalmente alla loro parte nel finanziamento del prestito in questione.
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