Accordo
Art. I
IL FONDO DI SOSTEGNO FINANZIARIO DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICI
In vigore dal 26 mag 1977
ACCORDO ISTITUTIVO
DI UN FONDO DI SOSTEGNO FINANZIARIO DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICI
I Governi del Commonwealth dell'Australia, della Repubblica d'Austria, del Regno del Belgio, del Canadà, del Regno di Danimarca, della Repubblica Ellenica, della Finlandia, della Repubblica Francese, della Repubblica Federale di Germania, del Giappone, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, d'Irlanda, della Repubblica d'Islanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno di Norvegia, della Nuova Zelanda, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica Portoghese, della Spagna, degli Stati Uniti d'America, del Regno di Svezia, della Confederazione Svizzera, della Repubblica di Turchia,
Convinti della necessità:
- di evitare misure unilaterali che limiterebbero gli scambi commerciali internazionali o altre transazioni correnti, o stimolerebbero artificialmente le esportazioni visibili e invisibili correnti;
- di seguire politiche economiche appropriate, interne ed internazionali e, in particolare, politiche adeguate in materia di bilancia dei pagamenti, nonché politiche di cooperazione intese a favorire lo sviluppo della produzione e la conservazione di energia;
Riconoscendo la funzione centrale svolta dal Fondo monetario internazionale per il finanziamento delle bilance dei pagamenti,
Considerando che, nella presente situazione economica, è auspicabile completare, in casi eccezionali, le altre fonti di credito alle quali le Parti contraenti che incontrano serie difficoltà economiche hanno dovuto ricorrere;
Considerando, quindi, che è necessario creare, per un periodo di tempo limitato, un Fondo di sostegno finanziario dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici;
Considerando che una delle caratteristiche essenziali del presente Accordo è di fare in modo che i rischi inerenti ai prestiti accordati dal Fondo di sostegno finanziario siano equamente ripartiti fra tutte le Parti contraenti;
Considerando che la Banca dei regolamenti internazionali è disposta ad assistere il Fondo di sostegno finanziario nelle sue operazioni;
Considerando la Decisione, adottata dal Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici il 7 aprile 1975, che approva il testo del presente Accordo e ne raccomanda la firma ai suoi membri;
Convengono quanto segue:
Articolo I
IL FONDO DI SOSTEGNO FINANZIARIO DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICI
Sezione 1. - Il Fondo
È istituito un Fondo di sostegno finanziario dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (qui appresso denominato "Fondo"). Le funzioni del Fondo sono assolte conformemente alle disposizioni del presente Accordo e nell'ambito della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (qui appresso denominata "OCSE"). I Paesi membri dell'OCSE che divengono membri del Fondo sono qui appresso denominati "membri".
Sezione 2. - Obiettivi
Gli obiettivi del Fondo sono:
a) incoraggiare e aiutare i membri:
i) a evitare misure unilaterali che limiterebbero gli scambi commerciali internazionali o altre transazioni correnti, o che stimolerebbero artificialmente le esportazioni visibili e invisibili correnti;
ii) a seguire politiche economiche appropriate, interne e internazionali e, in particolare, politiche adeguate in materia di bilancia dei pagamenti, nonché politiche di cooperazione intese a favorire lo sviluppo della produzione e la conservazione di energia;
b) servire per un periodo di tempo limitato, data la situazione economica attuale, a completare, in casi eccezionali, le altre fonti di credito alle quali i membri che incontrano serie difficoltà economiche hanno dovuto ricorrere;
c) assicurare che i rischi inerenti ai prestiti concessi ai membri del Fondo siano equamente ripartiti fra tutti i membri, in proporzione alle loro quote e nei limiti di queste, indipendentemente dal modo di finanziamento dei prestiti.
A questi obiettivi si ispirano tutte le decisioni adottate in base al presente Accordo.
Storico versioni
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