Accordo

Art. II

PARTECIPAZIONE

In vigore dal 26 mag 1977
Articolo II PARTECIPAZIONE La partecipazione al Fondo è aperta ai Paesi membri dell'OCSE che diventano parti contraenti del presente Accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo XXIII.
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urn:nir:stato:legge:1977-03-23;179#art-a-ii

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