Accordo
Art. II
2 / 23PARTECIPAZIONE
In vigore dal 26 mag 1977
Articolo II
PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Fondo è aperta ai Paesi membri dell'OCSE che diventano parti contraenti del presente Accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo XXIII.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-03-23;179#art-a-ii