Accordo
Art. IV
RESPONSABILITÀ DEL FONDO E DELL'OCSE
In vigore dal 26 mag 1977
Articolo IV
RESPONSABILITÀ DEL FONDO E DELL'OCSE
Sezione 1. - Responsabilità del Fondo
La responsabilità finanziaria del Fondo non supera l'importo dei propri averi e dei fondi che i membri sono tenuti a fornirgli conformemente alle disposizioni del presente Accordo.
Sezione 2. - Responsabilità dell'OCSE
Sull'OCSE non ricade alcuna responsabilità per gli atti o per le omissioni del Fondo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-03-23;179#art-a-iv