Accordo
Art. III
QUOTE E RESPONSABILITÀ DEI MEMBRI
In vigore dal 26 mag 1977
Articolo III
QUOTE E RESPONSABILITÀ DEI MEMBRI
Sezione 1. - Determinazione delle quote
a) Ciascun membro ha una quota il cui ammontare figura nella tabella allegata al presente Accordo; il totale delle quote indicate nella tabella è di 20 miliardi di Diritti speciali di prelievo (qui appresso denominati "DSP").
b) Le quote sono stabilite in termini di DSP, il cui metodo di valutazione è specificato nell'articolo XIV.
Sezione 2. - Responsabilità dei membri
La quota di un membro determina il limite massimo della responsabilità finanziaria di detto membro rispetto agli obblighi contratti dal Fondo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-03-23;179#art-a-iii