Accordo

Art. VIII

FINANZIAMENTO MEDIANTE IMPEGNI INDIVIDUALI

In vigore dal 26 mag 1977
Articolo VIII FINANZIAMENTO MEDIANTE IMPEGNI INDIVIDUALI Sezione 1. - Obblighi di finanziamento Il membro al quale il Fondo rivolge una richiesta d'impegno individuale adempie i suoi obblighi: a) trasferendo risorse al Fondo, nel caso di finanziamento diretto, oppure, a sua scelta, b) assicurando una garanzia individuale per un prestito contratto dal Fondo, a nome di quest'ultimo, comprensiva della provvista di fondi occorrente al pagamento degli interessi e di altre spese, determinata conformemente alla sezione 3 a) del presente articolo. Sezione 2. - Condizioni relative alle garanzie individuali a) Se un membro assicura una garanzia ai sensi della sezione 1 b) del presente articolo, il Fondo cerca di ottenere le risorse necessarie sui mercati internazionali o interni dei capitali, conformemente alle disposizioni dell'articolo VII, sezione 6 b). Se il Fondo non riesce a procurarsi in tal modo le risorse necessarie entro un termine ragionevole e a condizioni relativamente comparabili a quelle che può ottenere un mutuatario di buona reputazione, o a condizioni comunque accettabili da parte del Fondo, il membro che offre una garanzia individuale autorizza il Fondo a contrarre il prestito, previa consultazione fra il Fondo e detto membro, nella propria moneta e sul suo mercato interno dei capitali, ivi compresi i propri istituti pubblici, fino a concorrenza dell'importo della sua garanzia. b) Il Fondo è tenuto a rimborsare un prestito accompagnato da garanzia individuale ai sensi della sezione 1 b) del presente articolo solo nei limiti dell'importo di tale garanzia e nè gli averi del Fondo nè le quote degli altri membri possono essere soggetti a prelievi per i versamenti di interessi o per i rimborsi di capitale risultanti da tale prestito. Sezione 3. - Provvista di fondi per il pagamento degli interessi ed altre spese Nel caso in cui i richiami di quote ai sensi del presente articolo includano richiami per assicurare una garanzia individuale: a) Il Comitato di direzione fissa per ciascun membro che assicura la garanzia un importo adeguato al pagamento degli interessi e di altre spese inerenti al prestito contratto dal Fondo, importo che viene incluso nella garanzia del membro in questione. b) Il Comitato di direzione determina qual è, fra i membri che forniscono una garanzia individuale, quello per il quale l'importo fissato ai sensi del paragrafo a) della presente sezione risulta essere il più elevato in proporzione alla sua quota parte nel finanziamento del prestito. Il richiamo di quote a ciascuno degli altri membri include un importo che viene ad aggiungersi al finanziamento diretto o alla garanzia che ciascuno fornisce, importo calcolato in modo che le quote di tutti i membri chiamati ad assicurare il finanziamento (qualunque ne sia la forma) siano oggetto di un prelievo il cui importo deve rappresentare la stessa proporzione della loro quota parte nel finanziamento del prestito, come nel caso del membro per il quale è stata determinata la proporzione più elevata nei termini sopraindicati. Sezione 4. - Riduzione di una garanzia individuale Man mano che il Fondo rimborsa un prestito accompagnato da garanzia individuale, questa è ridotta nella proporzione rappresentata dal rimborso rispetto alla parte del prestito non ancora ammortizzata. Sezione 5. - Rimborso anticipato di impegni individuali Il Comitato di direzione può decidere, a maggioranza dei due terzi, di rimborsare prima della scadenza un finanziamento diretto e un prestito accompagnato da garanzia individuale, con l'accordo di tutti i membri che hanno assicurato il finanziamento. Per procurarsi i fondi necessari a un rimborso di questo genere, il Fondo può contrarre un prestito accompagnato da garanzia collettiva conformemente alle disposizioni dell'articolo IX.
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