Accordo
Art. X
FINANZIAMENTO DEI CREDITI DEI MEMBRI
In vigore dal 26 mag 1977
Articolo X
FINANZIAMENTO DEI CREDITI DEI MEMBRI
Sezione 1. - Domanda di finanziamento
Un membro che ha fornito un finanziamento diretto al Fondo può far presente di soddisfare le condizioni per l'ottenimento di un prestito previste all'articolo V, oppure che conta di soddisfarle entro sei mesi. Detto membro, in base al presente articolo, può chiedere al Fondo un prestito eguale alla totalità o a una parte del credito derivantegli dal predetto finanziamento diretto.
Sezione 2. - Finanziamento volontario
Prima di presentare tale domanda di prestito, un membro si adopera per ottenere, tramite il Fondo, che uno o più membri accettino di rilevare il suo credito verso il Fondo, derivante dal finanziamento diretto da esso fornito, oppure per ottenere un finanziamento da parte della Banca dei regolamenti internazionali.
Sezione 3. - Decisione concernente il finanziamento
a) Il Comitato di direzione si pronuncia rapidamente in merito alla richiesta del membro; se questa è accettata, nella decisione vengono incluse le disposizioni concernenti il finanziamento dell'importo richiesto in base agli articoli VII, VIII e IX. Il tasso d'interesse dei prestiti concessi ai sensi del presente articolo viene fissato conformemente alle disposizioni dell'articolo V, sezione 3 f),
b) Se, ai fini della presente sezione, viene deciso di procedere a richiami di quote per ottenere un finanziamento diretto o garanzie individuali a norma dell'articolo VIII, tali richiami, fatto salvo quanto è disposto dall'articolo VI, sezione 2, sono notificati a tutti i membri, escluso quello che ha presentato la domanda, proporzionalmente all'importo non richiamato delle loro quote; tuttavia, per ottenere le risorse necessarie al finanziamento, vengono anche notificati richiami ai membri che sono stati esclusi dal richiamo precedente ai sensi dell'articolo VI, sezione 2, ivi compresi, se necessario, i mutuatari stessi in vista del rimborso dei prestiti contratti.
c) Le decisioni di cui alla presente sezione vengono adottate a maggioranza dei due terzi, esclusi i voti del membro che chiede il prestito.
Sezione 4. - Capacità di contrarre prestiti
Un prestito concesso a un membro a norma del presente articolo non incide sulla sua capacità di contrarne un altro ai sensi dell'articolo V.
Sezione 5. - Calendario dei rimborsi
Per i rimborsi di capitale e per i versamenti di interessi relativi alle risorse fornite conformemente alla sezione 3 del presente articolo, viene osservato lo stesso calendario previsto per il credito iniziale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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