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Art. XV

CONTO ENTRATE E SPESE

In vigore dal 26 mag 1977
Articolo XV CONTO ENTRATE E SPESE Il Fondo copre tutti i costi relativi alle sue operazioni con le somme ricevute in pagamento di interessi o di altri oneri, ivi comprese le commissioni di servizio, e che non gli occorrono per effettuare pagamenti ai mutuanti. I fondi esistenti nel conto utilizzato a tali fini sono investiti secondo le decisioni del Comitato di direzione.
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urn:nir:stato:legge:1977-03-23;179#art-a-xv

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