Accordo
Art. XIV
VALORE DELLE MONETE IN DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO
In vigore dal 26 mag 1977
Articolo XIV
VALORE DELLE MONETE IN DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO
Sezione 1. - Metodo di valutazione
Ai fini del presente Accordo, il valore di una moneta in DSP è calcolato secondo il metodo di valutazione che il Fondo monetario internazionale applica dal 1 luglio 1974.
Sezione 2. - Modifica del metodo di valutazione
a) Nel caso in cui il Fondo monetario internazionale modifichi il suo metodo di valutazione in vigore dal 1 luglio 1974, il Comitato di direzione può decidere di adottare il nuovo metodo di valutazione ai fini del presente Accordo, a condizione che esso sia compatibile con le disposizioni dell'articolo III, sezione 2.
b) Se il Comitato di direzione decide di adottarlo, tale metodo di valutazione modificato è utilizzato soltanto per le transazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della decisione e per i crediti e gli obblighi derivanti da queste transazioni, a meno che il Comitato di direzione non decida diversamente a maggioranza del 90 per cento dei voti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-03-23;179#art-a-xiv