Accordo

Art. IX

PRESTITI ACCOMPAGNATI DA GARANZIA COLLETTIVA DEI MEMBRI

In vigore dal 26 mag 1977
Articolo IX PRESTITI ACCOMPAGNATI DA GARANZIA COLLETTIVA DEI MEMBRI Sezione 1. - Obblighi di finanziamento a) Il Fondo può contrarre prestiti accompagnati da una garanzia collettiva per procurarsi i fondi necessari ai fini dell'articolo V, dell'articolo VIII, sezione 5, e dell'articolo X, sezione 3. b) Le richieste per ottenere una garanzia collettiva sono notificate a tutti i membri e, salvo contraria decisione presa in base all'articolo VII, sezione 4 b), sono proporzionali alle loro quote. Tali richieste fanno obbligo a ciascun membro di assicurare una garanzia per: i) la frazione della sua quota nell'importo del prestito contratto dal Fondo; ii) la provvista di fondi per il pagamento degli interessi e di altre spese, di cui alla sezione 2 del presente articolo; iii) la provvista di fondi per la ripartizione dei rischi, di cui alla sezione 3 del presente articolo. Sezione 2. - Provvista di fondi per il pagamento degli interessi e di altre spese Il Comitato di direzione fissa un importo adeguato per il pagamento degli interessi e di altre spese inerenti ai prestiti contratti dal Fondo che rappresenti per ciascun membro la stessa proporzione della sua quota parte nel finanziamento del prestito. Sezione 3. - Provvista di fondi per la ripartizione dei rischi Il Comitato di direzione fissa l'importo relativo alla ripartizione dei rischi che rappresenta per ciascun membro la stessa percentuale non eccedente il 50 per cento della somma degli importi di cui alla sezione 1 b) i) e ii) del presente articolo. Un membro può tuttavia accettare un importo maggiore. Sezione 4. Riduzione di garanzia collettiva Man mano che il Fondo rimborsa un prestito accompagnato da garanzia collettiva, la garanzia di ciascun membro viene ridotta nella stessa proporzione del rimborso rispetto alla parte del prestito non ancora ammortizzata.
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