Accordo

Art. XVII

CAPACITÀ, PRIVILEGI E IMMUNITÀ

In vigore dal 26 mag 1977
Articolo XVII CAPACITÀ, PRIVILEGI E IMMUNITÀ Sezione 1. - Oggetto dell'articolo La capacità, i privilegi e immunità definiti nel presente articolo sono riconosciuti al Fondo sul territorio di ciascun membro nella misura necessaria all'adempimento delle funzioni che gli sono conferite. Sezione 2. - Capacità del Fondo Il Fondo ha personalità giuridica e in particolare la capacità di stipulare contratti e stare in giudizio. Sezione 3. - Immunità di giurisdizione a) Il Fondo gode di una completa immunità di giurisdizione, salvo nel caso di vertenze che intervengano nell'esercizio dei suoi poteri di contrarre prestiti o di comprare o vendere titoli, nel qual caso un'azione può essere intentata contro il Fondo dinanzi un tribunale competente nel territorio di un membro dove il Fondo ha sede o ha contratto prestiti o ha emesso titoli. In tali casi, il Comitato di direzione nomina un agente abilitato a ricevere ordini di comparizione in giudizio o citazioni, conformemente al diritto interno; in tutti gli altri casi esso ha la facoltà di nominare o meno un tale agente. b) Nonostante le disposizioni del paragrafo a) della presente sezione, nessuna azione può essere intentata contro il Fondo nè da un membro, nè da un organismo di un membro, nè da una persona che agisca per conto di un membro o sia portatrice di suoi diritti o di diritti di un suo organismo. Per la composizione delle vertenze tra il Fondo e i suoi membri, questi ultimi ricorrono alle procedure speciali indicate nei contratti conclusi con il Fondo o nei regolamenti adottati dal Comitato di direzione ai sensi dell'articolo XVI, sezione 2 g). c) Gli averi del Fondo, in qualsiasi luogo si trovino e chiunque ne sia il detentore, sono esenti da ogni forma di sequestro, sequestro conservativo o esecuzione forzata, fino a quando una sentenza definitiva non sia stata pronunciata contro il Fondo. Sezione 4. - Averi del Fondo Gli averi del Fondo, qualunque sia il luogo in cui si trovino e quale sia il detentore, sono esenti da indagini, requisizioni, confisca, esproprio o da qualsiasi altra forma di esecuzione forzata, di sequestro o di provvedimento amministrativo. Sezione 5. - Archivi del Fondo Gli archivi del Fondo sono inviolabili. Sezione 6. - Controlli dei cambi Per quanto e necessario all'esecuzione delle operazioni del Fondo, gli averi del Fondo sono esenti da tutte le forme di restrizione, regolamentazione, controllo e moratoria di carattere finanziario. Sezione 7. - Imposizione fiscale a) Nell'ambito delle sue attività ufficiali, il Fondo, i suoi beni e i suoi redditi sono esenti da ogni imposta diretta, ma non dalle tasse per servizi pubblici. b) Le obbligazioni o titoli emessi dal Fondo, ivi compresi i relativi dividendi o interessi, chiunque ne sia detentore, sono esenti da tutte le forme di imposizione: i) che risultino discriminatorie nei confronti di detti titoli o obbligazioni solo a causa della loro origine, oppure ii) quando l'unica fonte di competenza fiscale per tale imposizione sia il luogo o la moneta in cui i titoli e le obbligazioni sono emessi, pagabili o pagati, oppure il luogo dove si trova un ufficio o un servizio del Fondo. Sezione 8. - Rappresentanti e funzionari Per quanto concerne i privilegi e le immunità: a) i rappresentanti dei membri presso il Comitato di direzione e i membri del Consiglio consultivo sono considerati come rappresentanti presso un organo dell'OCSE; b) gli agenti dell'OCSE, per gli atti che compiono o omettono di compiere in nome del Fondo, sono ritenuti agire in qualità di agenti dell'OCSE. Sezione 9. - Rinuncia all'immunità Il Comitato di direzione ha il diritto e il dovere di rinunciare ad ogni immunità concessa a norma del presente articolo in tutti i casi in cui, a suo parere, l'immunità intralci il corso della giustizia e in cui esso vi possa rinunciare senza pregiudizio per gli interessi del Fondo.
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