Accordo
Art. XX
INTERPRETAZIONE
In vigore dal 26 mag 1977
Articolo XX
INTERPRETAZIONE
Qualsiasi questione d'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo che sorga tra un membro e il Fondo, o tra membri, è sottoposta a un comitato ad hoc di tre esperti nominati dal Comitato di direzione su proposta del suo Presidente. Il parere della maggioranza dei membri del comitato ad hoc è adottato dal Comitato di direzione salvo decisione contraria di quest'ultimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-03-23;179#art-a-xx