Accordo
Art. XXIII
DISPOSIZIONI FINALI
In vigore dal 26 mag 1977
Articolo XXIII
DISPOSIZIONI FINALI
Sezione 1. - Firma
Il presente Accordo è aperto alla firma di tutti i Paesi membri dell'OCSE presso la sede dell'OCSE dal 9 aprile al 31 maggio 1975. Le firme sono sottoposte alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei Paesi firmatari.
Sezione 2. - Entrata in vigore
a) Il decimo giorno successivo al giorno in cui i Paesi membri dell'OCSE che rappresentano almeno il 90 per cento delle quote, dopo aver osservato le loro procedure costituzionali e aver adempiuto le condizioni previste all'articolo XXII, hanno depositato presso il Segretario generale dell'OCSE uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure una notifica di consenso ad essere vincolati, il presente Accordo entra in vigore fra i suddetti Paesi membri.
b) Qualora le condizioni del paragrafo a) della presente sezione non siano state adempiute ma almeno quindici Paesi membri dell'OCSE, rappresentanti almeno il 60 per cento delle quote, abbiano depositato uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione oppure una notifica di consenso ad essere vincolati, questi Paesi membri possono decidere, con accordo unanime, che il presente Accordo entri in vigore tra di essi.
Sezione 3. - Adesione dopo l'entrata in vigore
Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo ai sensi dei paragrafi a) e b) della sezione 2 del presente articolo:
a) Per ogni Paese firmatario che depositi uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure una notifica di consenso ad essere vincolato entro i dodici mesi successivi alla scadenza del periodo di firma, il presente Accordo entra in vigore il decimo giorno successivo al giorno del deposito. Il Comitato di direzione fissa, d'accordo con ciascuno di questi Paesi, le condizioni relative agli obblighi finanziari o ai crediti connessi a tutti i prestiti che il Fondo può aver concesso.
b) I Paesi membri dell'OCSE possono diventare parti contraenti del presente Accordo quando siano trascorsi oltre dodici mesi dalla scadenza del periodo di firma, conformemente a quelle modalità e condizioni che il Comitato di direzione stabilisce.
Sezione 4. - Notifica
Il Segretario generale dell'OCSE notifica a tutti i Paesi membri dell'OCSE il deposito di ciascuno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione oppure di notifica di consenso ad essere vincolati, nonché l'entrata in vigore del presente Accordo o di qualsiasi emendamento relativo.
Sezione 5. - Testi facenti fede
Il testo originale del presente Accordo, le cui versioni francese, giapponese, inglese, italiana, olandese, spagnola e tedesca fanno egualmente fede, è depositato presso il Segretario generale dell'OCSE che ne trasmette una copia certificata conforme a ciascun Paese membro dell'OCSE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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