Art. 3
In vigore dal 26 mag 1977
Ai fini dell'attuazione dell'accordo di cui all' il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, ove necessario, operazioni di ricorso al mercato finanziario. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 marzo 1977
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI - STAMMATI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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