Accordo
Art. XXI
EMENDAMENTI
In vigore dal 26 mag 1977
Articolo XXI
EMENDAMENTI
Il Comitato di direzione può proporre emendamenti al presente Accordo con decisione unanime dei membri votanti. Le condizioni di entrata in vigore di un emendamento sono specificate nella proposta del Comitato di direzione, che adotta le disposizioni necessarie per tener conto delle procedure costituzionali dei membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-03-23;179#art-a-xxi