Accordo
Art. XVI
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
In vigore dal 26 mag 1977
Articolo XVI
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
Sezione 1. - Organi del Fondo
Gli organi del Fondo sono i seguenti:
a) un Comitato di direzione;
b) un Consiglio consultivo;
c) un Segretariato.
Sezione 2. - Il Comitato di direzione
a) Tutti i poteri del Fondo sono conferiti al Comitato di direzione, che è responsabile del funzionamento del Fondo.
b) Il Comitato di direzione è composto da tutti i membri del Fondo, che sono rappresentati da alti funzionari del settore finanziario. Ciascun membro designa un rappresentante e un supplente.
I supplenti possono partecipare alle riunioni del Comitato di direzione.
c) Il Comitato di direzione elegge il suo Presidente e i suoi Vicepresidenti.
d) Il Comitato di direzione svolge normalmente le sue funzioni presso la sede del Fondo e si riunisce ogni qualvolta lo esigono i lavori del Fondo.
e) Il numero prescritto per la validità delle riunioni del Comitato di direzione è di almeno il 75 per cento dei membri, purchè tale numero rappresenti non meno del 70 per cento sul totale dei voti dei membri.
f) Il Comitato di direzione riferisce al Consiglio dell'OCSE sulle attività del Fondo.
g) Il Comitato di direzione può stabilire ogni altro regolamento e norma procedurale che esso ritenga necessari ai fini dell'applicazione del presente Accordo.
Sezione 3. - Rappresentanza della Comunità Economica Europea
Un rappresentante della Commissione delle Comunità Europee partecipa alle riunioni del Comitato di direzione e del Consiglio consultivo.
Sezione 4. - Relazioni con altre Organizzazioni internazionali
Il Comitato di direzione prende le disposizioni adeguate per assicurare il collegamento con il Fondo monetario internazionale e con la Banca dei regolamenti internazionali, nonché la partecipazione di rappresentanti di dette istituzioni alle riunioni del Comitato di direzione e del Consiglio consultivo.
Sezione 5. - Regole di voto
a) Ciascun membro dispone di un numero di voti proporzionale alla sua quota e tale diritto di voto viene esercitato dal suo rappresentante al Comitato di direzione o, in sua assenza, dal suo supplente.
b) Il risultato di un voto è determinato nel modo seguente:
i) solo i voti espressi sono presi in considerazione;
ii) salvo espresse disposizioni contrarie, tutte le decisioni del Comitato di direzione sono prese a maggioranza dei
voti;
iii) nessuna decisione di cui agli articoli VI, X, XIV, XVI e XX
può essere presa se la maggioranza richiesta non comporta
la metà del numero dei membri votanti.
c) Il Comitato di direzione può prendere decisioni per corrispondenza o mediante qualsiasi altro rapido mezzo di comunicazione.
Sezione 6. - Il Consiglio consultivo
a) Il Comitato di direzione istituisce un Consiglio consultivo composto da funzionari finanziari designati dai membri e che agiscono in qualità di esperti.
b) Il Comitato di direzione stabilisce a maggioranza dei due terzi il numero dei membri del Consiglio consultivo, che non deve superare la metà del numero dei membri del Fondo.
c) Il Consiglio consultivo è incaricato di preparare, sotto il controllo del Comitato di direzione, i lavori di quest'ultimo con l'ausilio del Segretariato e di eseguire qualsiasi altro compito affidatogli dal Comitato di direzione. Il Consiglio consultivo riferisce al Comitato di direzione sulle questioni da sottoporre a quest'ultimo per esame o decisione.
Sezione 7. - Il Segretariato
a) Il Segretariato dell'OCSE assicura il segretariato del Fondo e svolge le mansioni amministrative per il Fondo secondo le direttive del Comitato di direzione.
b) Tutte le spese sostenute dall'OCSE per il funzionamento del Fondo sono rimborsate da quest'ultimo, mediante prelievo dei fondi necessari sul conto di cui all'articolo XV.
Sezione 8. - Sede
La sede del Fondo è stabilita presso la sede dell'OCSE a Parigi, Francia.
Sezione 9. - Autorità designata
Ogni membro designa un'unica autorità monetaria, sia essa il Tesoro, il Fondo di stabilizzazione, la Banca centrale o altra autorità monetaria, come responsabile delle transazioni tra detto membro e il Fondo.
Sezione 10. - L'Agente
a) Il Fondo può concludere un accordo con la Banca dei regolamenti internazionali onde permettere a quest'ultima di agire in qualità di agente del Fondo a fini amministrativi, e in particolare:
i) tenere la contabilità;
ii) incassare le somme dovute al Fondo;
iii) effettuare i pagamenti dovuti dal Fondo;
iv) depositare gli averi del Fondo.
b) L'accordo previsto al paragrafo a) della presente sezione può anche includere disposizioni concernenti i prestiti contratti dal Fondo ai sensi dell'articolo VIII, sezione 1 b) o dell'articolo IX.
c) L'agente sottopone periodicamente una relazione al Comitato di direzione, comprensiva di un conto di averi e di impegni nonché di un conto di entrate e di spese.
Sezione 11. - Verifica contabile indipendente
Il Comitato di direzione prende le disposizioni necessarie affinché i conti del Fondo siano verificati da revisori dei conti indipendenti e invia ad ogni membro una relazione su detta revisione nonché uno stato delle operazioni del Fondo.
Storico versioni
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