Art. XX · INTERPRETAZIONE
Accordo

Art. XX

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INTERPRETAZIONE

In vigore dal 26 mag 1977
Articolo XX INTERPRETAZIONE Qualsiasi questione d'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo che sorga tra un membro e il Fondo, o tra membri, è sottoposta a un comitato ad hoc di tre esperti nominati dal Comitato di direzione su proposta del suo Presidente. Il parere della maggioranza dei membri del comitato ad hoc è adottato dal Comitato di direzione salvo decisione contraria di quest'ultimo.
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