Art. IV · RESPONSABILITÀ DEL FONDO E DELL'OCSE
Accordo

Art. IV

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RESPONSABILITÀ DEL FONDO E DELL'OCSE

In vigore dal 26 mag 1977
Articolo IV RESPONSABILITÀ DEL FONDO E DELL'OCSE Sezione 1. - Responsabilità del Fondo La responsabilità finanziaria del Fondo non supera l'importo dei propri averi e dei fondi che i membri sono tenuti a fornirgli conformemente alle disposizioni del presente Accordo. Sezione 2. - Responsabilità dell'OCSE Sull'OCSE non ricade alcuna responsabilità per gli atti o per le omissioni del Fondo.
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urn:nir:stato:legge:1977-03-23;179#art-a-iv