Convenzione

Art. VIII

In vigore dal 4 lug 1976
Articolo VIII 1. Uno Stato che subisca danni, o le cui persone fisiche o giuridiche subiscano danni, può chiedere allo Stato di lancio il risarcimento di tali danni. 2. Se lo Stato di cui le persone fisiche o giuridiche possiedono la nazionalità non ha chiesto il risarcimento, un altro Stato può, per quanto riguarda il danno subito sul suo territorio da parte di una persona fisica o giuridica, presentare una domanda in tal senso ad uno Stato di lancio. 3. Se nè lo Stato di cui le persone fisiche o giuridiche possiedono la nazionalità nè lo Stato nel cui territorio è stato subito il danno hanno chiesto il risarcimento o notificato la propria intenzione di richiederlo, un altro Stato può, per quanto riguarda i danni subiti dai suoi residenti permanenti, chiedere il risarcimento a uno Stato di lancio.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;426#art-c-viii

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