Convenzione
Art. IV
In vigore dal 4 lug 1976
ARTICOLO IV
1. In caso di danno causato in luogo diverso dalla superficie terrestre ad un oggetto spaziale di uno Stato di lancio o a persone o beni a bordo di tale oggetto spaziale, da parte di un oggetto spaziale di un altro Stato di lancio, e in caso di danno in tale circostanza causato ad un terzo Stato o a sue persone fisiche o giuridiche, i primi due Stati sono responsabili in solido verso il terzo Stato, nei limiti seguenti:
a) se il danno è stato causato al terzo Stato sulla superficie terrestre o all'aeromobile in volo, la loro responsabilità verso il terzo Stato è assoluta;
b) se il danno è stato causato ad un oggetto spaziale del terzo Stato o a persone e beni a bordo di detto oggetto spaziale in luogo diverso dalla superficie terrestre, la loro responsabilità verso il terzo Stato è fondata sulla colpa dell'uno o dell'altro dei primi due Stati o sulla colpa di persone di cui ciascuno di essi è tenuto a rispondere.
2. In tutti i casi di responsabilità solidale e di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'onere del risarcimento dei danni è ripartito fra i primi due Stati in proporzione al grado della loro colpa; se il grado della colpa di ciascuno di questi Stati non può essere stabilito, l'onere del risarcimento è ripartito in parti uguali fra di loro. Tale ripartizione non pregiudica il diritto del terzo Stato di richiedere l'intero risarcimento dovuto in virtù della presente Convenzione da parte di alcuni o di tutti gli Stati di lancio che sono solidalmente responsabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;426#art-c-iv