Convenzione

Art. II

In vigore dal 4 lug 1976
Articolo II Lo Stato di lancio ha la totale responsabilità di risarcire i danni causati dal proprio oggetto spaziale sulla superficie della terra o ad aeromobili in volo.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;426#art-c-ii

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Art. II Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla responsabilita' internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972. — Testo vigente | Portale Normativo