Convenzione
Art. II
In vigore dal 4 lug 1976
Articolo II
Lo Stato di lancio ha la totale responsabilità di risarcire i danni causati dal proprio oggetto spaziale sulla superficie della terra o ad aeromobili in volo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;426#art-c-ii