Convenzione
Art. VII
In vigore dal 4 lug 1976
Articolo VII
Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano ai danni causati da un oggetto spaziale di uno Stato di lancio:
a) a cittadini di detto Stato di lancio;
b) a cittadini stranieri durante il periodo in cui partecipano alle attività di funzionamento di detto oggetto spaziale dal momento del suo lancio o in una qualsiasi fase successiva fino alla sua discesa, o durante il periodo in cui essi si trovino nelle immediate vicinanze di un'arca di previsto lancio o recupero quali invitati da parte di detto Stato di lancio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;426#art-c-vii