Convenzione
Art. X
In vigore dal 4 lug 1976
Articolo X
1. Una richiesta di risarcimento di danni può essere presentata allo Stato di lancio nel termine di un anno dalla data in cui si sono verificati i danni o è stato identificato lo Stato di lancio responsabile.
2. Se, tuttavia, uno Stato non conosce la data in cui si sono verificati i danni o non è stato in grado di identificare lo Stato di lancio responsabile, può presentare la richiesta entro un anno dalla data in cui è venuto a conoscenza dei fatti suddetti; tuttavia, tale periodo non dovrà in nessun caso superare un anno dalla data in cui si potrebbe ragionevolmente presumere che lo Stato sia venuto a conoscenza dei fatti, esercitando la massima diligenza.
3. I limiti di tempo specificati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche se può non essere conosciuta la complessiva entità del danno. In tal caso, comunque, lo Stato richiedente ha diritto a modificare la richiesta e presentare ulteriore documentazione dopo la scadenza di tali termini fino a un anno dopo che sia conosciuta la complessiva entità del danno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;426#art-c-x