Convenzione

Art. XII

In vigore dal 4 lug 1976
Articolo XII L'ammontare del risarcimento che lo Stato di lancio sarà tenuto ad effettuare ai sensi della presente Convenzione sarà determinato in conformità del diritto internazionale e dei principi di giustizia ed equità, di modo che il risarcimento del danno sia tale da reintegrare la persona, fisica o giuridica, lo Stato o l'organizzazione internazionale richiedente nella condizione che sarebbe esistita se il danno non si fosse verificato.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;426#art-c-xii

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