Convenzione

Art. XIII

In vigore dal 4 lug 1976
Articolo XIII A meno che lo Stato richiedente e lo Stato che deve provvedere al risarcimento ai sensi della presente Convenzione concordino su un'altra forma di risarcimento, quest'ultimo è pagato nella valuta dello Stato richiedente o, se detto Stato così richiede, nella valuta dello Stato tenuto al risarcimento.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;426#art-c-xiii

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