Convenzione

Art. XVI

In vigore dal 4 lug 1976
Articolo XVI 1. Se una delle parti non può provvedere alla designazione di competenza entro il termine previsto, il Presidente costituirà, su richiesta dell'altra parte, la Commissione per il regolamento delle richieste composta da lui soltanto. 2. Il posto che possa rendersi vacante in seno alla Commissione per una ragione qualsiasi viene coperto con la stessa procedura adottata per la designazione iniziale. 3. La Commissione stabilisce la propria procedura. 4. La Commissione stabilisce il luogo o i luoghi della sua sede, così come ogni altra questione di carattere amministrativo. 5. Tranne il caso di decisioni e sentenze rese dalla Commissione composta da un solo membro, tutte le decisioni e i pareri della Commissione sono resi a maggioranza di voti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;426#art-c-xvi

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo