Convenzione

Art. XI

In vigore dal 4 lug 1976
Articolo XI 1. La presentazione di una richiesta di risarcimento di danni ad uno Stato di lancio ai sensi della presente Convenzione non richiede il preventivo esaurimento delle azioni interne che possano essere a disposizione di uno Stato richiedente o delle persone fisiche o giuridiche che esso rappresenta. 2. Nessuna disposizione della presente Convenzione impedisce ad uno Stato, o alle persone fisiche o giuridiche che esso può rappresentare, di presentare una richiesta davanti ai tribunali od agli organi amministrativi di uno Stato di lancio. Uno Stato, tuttavia, non ha diritto a presentare una richiesta a termini della presente Convenzione per quanto riguarda un danno per cui è stata presentata richiesta davanti ai tribunali od agli organi amministrativi di uno Stato di lancio, e neppure a termini di un altro accordo internazionale dal quale gli Stati interessati fossero legati.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;426#art-c-xi

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